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Studio Piane

Centro Amministrazioni & Consulenze Condominiali

I nostri servizi

La Società, sotto il profilo organizzativo, è strutturata in settori atti a garantire al meglio l’espletamento delle mansioni ordinarie e straordinarie  riconducibili al mandato di amministratore.

Tali servizi, conformi alle disposizioni del codice civile, sono garantiti qualitativamente per la selezione delle Ditte e dei Professionisti che la Società ha operato nei 25 anni di attività, aggiungendo, accordi economicamente vantaggiosi sulle prestazioni effettuate.

consulenza ed assistenza legale

Art. 1129 Codice Civile - Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore (1106,1130,1131). Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.L’amministratore dura in carica un anno è può essere revocato in ogni tempo dall’assemblea.
Può altresì essere revocato dall’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità (1136).La nomina e la cessazione per qualunque causa dell’amministratore dall’ufficio sono annotate in apposito registro (1138, 64,65,71 d.att.).

Art. 1130 Codice Civile - L’amministratore deve:consulenza ed assistenza legale 2Eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio (1135-1138)
Disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini
Riscuotere i contributi (1123 ss) ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria (1135 n. 4) delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni
Compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;Egli , alle fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione (1123;63 d.att.)

pianeamministrazionicondominiali 3Art. 1136 Codice Civile - Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.”Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.”